Art. 1

In vigore dal 27 set 2010
1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’Unione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (la «strategia»), l’UE sostiene le attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari per conseguire i seguenti obiettivi: a) realizzare progressi nell’universalizzazione degli strumenti internazionali in materia di non proliferazione e di sicurezza nucleare, accordi di salvaguardia globali e protocollo addizionale compresi; b) potenziare la protezione dei materiali e delle attrezzature sensibili sotto il profilo della proliferazione e relativa tecnologia, fornendo assistenza legislativa e regolamentare nel settore della sicurezza e della salvaguardia nucleari; c) rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e la relativa risposta. 2.   I progetti dell’AIEA che corrispondono a misure della strategia sono progetti volti a: a) rafforzare l’impianto legislativo e regolamentare nazionale per l’attuazione dei pertinenti strumenti internazionali nel settore della sicurezza e della verifica nucleare, accordi di salvaguardia globali e protocollo addizionale compresi; b) assistere gli Stati nel potenziamento della sicurezza e del controllo dei materiali nucleari e altri materiali radioattivi; c) potenziare la capacità degli Stati di individuare il traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e di rispondervi. I suddetti progetti sono realizzati nei paesi che necessitano di assistenza in tali settori, dopo una prima valutazione da parte del gruppo di esperti. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.
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