Art. 2

In vigore dal 27 set 2010
La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della notifica. Essa cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, il 31 dicembre 2013.
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