Art. 1

In vigore dal 27 set 2010
In deroga all’articolo 287, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad applicare una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 50 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione europea.
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