Art. 2
In vigore dal 27 set 2010
La deroga di cui all’ si applica:
a)
alla cessione di prodotti del legno effettuata da soggetti passivi inclusi il legname in piedi, il legno da lavoro di spacco o in tronchi, la legna da ardere, i derivati del legno, il legno squadrato o i trucioli di legno, nonché il legno grezzo, trasformato o semilavorato;
b)
alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate da soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale, ad eccezione dei dettaglianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2010:583:oj#art-2