Art. 1

In vigore dal 27 set 2010
In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata fino al 31 dicembre 2013 a designare quale debitore d’imposta il soggetto passivo destinatario della cessione di merci o della prestazione di servizi di cui all’ della presente decisione.
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