Art. 4
In vigore dal 27 set 2010
1. La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2011. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
3. Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono sospese fino al 31 marzo 2011. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesamina le misure restrittive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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