Art. 2
In vigore dal 27 set 2010
Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica moldova, il Consiglio, su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche degli elenchi riportati negli allegati I e II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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