Art. 1

In vigore dal 1 set 2010
Le seguenti autorità competenti di paesi terzi sono considerate adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE: 1) la Australian Securities and Investments Commission; 2) il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d'America; 3) la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America.
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