Art. 2
In vigore dal 1 set 2010
1. In conformità con l'articolo 53 della direttiva 2006/43/CE, dal 29 giugno 2008, in caso di ispezioni o indagini di revisori legali o imprese di revisione contabile, qualsiasi trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile è soggetta alla previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato, oppure è effettuata dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
2. Le carte di lavoro o altri documenti pertinenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile sono trasmessi ai soli fini del controllo pubblico, del controllo esterno della qualità o di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.
3. Qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile fossero detenuti unicamente da revisori legali o da imprese di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente abbia ricevuto una richiesta da parte di una delle autorità di cui all', le suddette carte o documenti dovranno essere trasmessi all'autorità competente del paese terzo interessato solo nel caso in cui l'autorità competente del primo Stato membro abbia espresso il suo accordo sulla trasmissione.
4. Gli Stati membri garantiscono che gli accordi bilaterali che consentono la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile tra le proprie autorità competenti e le autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America prevedano appropriate misure di salvaguardia circa la protezione dei dati personali trasmessi, nonché circa la protezione del segreto d'ufficio e di informazioni commerciali sensibili relative alle società i cui bilanci sono sottoposti a revisione contabile e ai revisori dei conti delle società che figurano nelle suddette carte di lavoro.
5. Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri garantiscono che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile, gli accordi bilaterali che consentono la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile tra le proprie autorità competenti e le autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America prevedano che i contatti tra i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile degli Stati membri e le autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America si svolgano attraverso le autorità competenti dello Stato membro interessato.
6. Qualora necessario, gli Stati membri possono accettare ispezioni congiunte. Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni congiunte svolte dalle loro autorità competenti e dalle autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America nel territorio degli Stati membri ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE si svolgano, in regola generale, sotto la guida dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
7. Gli Stati membri garantiscono che gli accordi bilaterali tra le proprie autorità competenti e le autorità competenti dell'Australia e degli Stati Uniti d'America siano conformi alle condizioni di cooperazione stabilite nella presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:485:oj#art-2