Art. 2

Modifica della decisione 2008/941/CE

In vigore dal 13 ago 2010
Modifica della decisione 2008/941/CE La decisione 2008/941/CE è modificata come segue: 1) all’ è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri ritirano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.»; 2) all’ è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia il suddetto periodo di moratoria termina il 31 dicembre 2012 qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.»
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