Art. 2
Modifica della decisione 2008/941/CE
In vigore dal 13 ago 2010
Modifica della decisione 2008/941/CE
La decisione 2008/941/CE è modificata come segue:
1)
all’ è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri ritirano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.»;
2)
all’ è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia il suddetto periodo di moratoria termina il 31 dicembre 2012 qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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