Art. 8

Status della missione e del personale

In vigore dal 12 ago 2010
Status della missione e del personale 1.   Lo status della missione e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato. 2.   Lo Stato o l’istituzione dell’Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell’Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente distaccato. 3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:452:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Status della missione e del personale (Art. 8 Decisione (UE) 2010/452) — Testo vigente | Portale Normativo