Art. 6
Capomissione
In vigore dal 12 ago 2010
Capomissione
1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.
2. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.
3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell’EUMM Georgia a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana e secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.
4. Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine firma un contratto con la Commissione.
5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dall’istituzione dell’Unione interessata.
6. Il capomissione rappresenta l’EUMM Georgia nella zona delle operazioni e assicura l’adeguata visibilità della stessa.
7. Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell’Unione sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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