Art. 3
Mantenimento delle autorizzazioni concesse ai laboratori dei paesi terzi
In vigore dal 9 ago 2010
Mantenimento delle autorizzazioni concesse ai laboratori dei paesi terzi
L’autorizzazione concessa a un laboratorio di un paese terzo conformemente all’, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE è mantenuta a condizione che il rapporto di valutazione elaborato dall’AFSSA Nancy in seguito alla prova di competenza di cui all’ sia favorevole.
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