Art. 1
Prova annuale di competenza
In vigore dal 9 ago 2010
Prova annuale di competenza
1. Ciascun laboratorio di uno Stato membro o di un paese terzo che è autorizzato a effettuare le prove sierologiche di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici conformemente all’, paragrafi 1 e 2, della decisione 2000/258/CE è sottoposto ogni anno a una prova di competenza.
2. Tale prova di competenza è eseguita dal laboratorio dell’Agence française de Sécurité sanitaire des Aliments di Nancy («AFSSA Nancy»).
3. Dopo ciascuna prova di competenza di cui al paragrafo 1 l’AFSSA Nancy presenta, entro il 31 ottobre dello stesso anno, il relativo rapporto di valutazione:
a)
al laboratorio che è stato sottoposto alla prova di competenza;
b)
all’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il laboratorio di cui alla lettera a) in caso di laboratorio autorizzato conformemente all’, paragrafo 1, della decisione 2000/258/CE;
c)
alla Commissione in caso di laboratorio di cui alla lettera a) autorizzato conformemente all’, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE.
4. In deroga al termine indicato nel paragrafo 3 un rapporto sfavorevole viene presentato entro 30 giorni dalla valutazione.
Storico versioni
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