Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 28 lug 2010
Etichettatura
1. Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «mais».
2. Sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 oppure da esso costituiti di cui all’, lettere b) e c), deve comparire la dicitura «non destinato alla coltivazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:429:oj#art-3