Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 28 lug 2010
Autorizzazione
Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;
b)
mangimi contenenti granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;
c)
prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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