Art. 2
In vigore dal 20 lug 2010
1. Il Portogallo procederà a recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’.
2. Agli importi da recuperare si applicano interessi dalla data alla quale tali importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati in regime di capitalizzazione composta, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
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