Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 lug 2010
1.   Il Portogallo procederà a recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’. 2.   Agli importi da recuperare si applicano interessi dalla data alla quale tali importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo. 3.   Gli interessi sono calcolati in regime di capitalizzazione composta, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:346:oj#art-2