Art. 4

In vigore dal 8 lug 2010
L’autorità competente dello Stato membro interessato dispone il blocco ufficiale delle partite da cui sono prelevati i campioni ufficiali a norma dell’, paragrafo 2 e dell’, paragrafo 1, fino al completamento delle analisi. Tali partite possono essere immesse sul mercato soltanto se i risultati delle analisi ne confermano la conformità al regolamento (CE) n. 470/2009.
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