Art. 5
In vigore dal 8 lug 2010
1. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione i risultati delle analisi se queste rivelano la presenza di residui di qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva:
a)
classificata conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 470/2009 a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma di tale regolamento; o
b)
non classificata conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c) del regolamento (CE) n. 470/2009; tuttavia, lo Stato membro interessato non è tenuto a trasmettere immediatamente alla Commissione i risultati di tali analisi se il livello dei residui è inferiore al:
i)
valore di riferimento per interventi fissato per quella sostanza dal regolamento (CE) n. 470/2009; o
ii)
limite minimo di rendimento richiesto fissato per quella sostanza dalla decisione 2002/657/CE.
I risultati di tali analisi sono trasmessi alla Commissione per mezzo del sistema di allarme rapido istituito a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati delle analisi effettuate sulle partite nei tre mesi precedenti.
La prima relazione è presentata alla Commissione entro il 1o ottobre 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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