Art. 3
Nuove tecnologie e reti informatiche
In vigore dal 22 giu 2010
Nuove tecnologie e reti informatiche
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire uno scambio e una gestione dei dati sicuri ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. Le spese sostenute in relazione ai progetti di cui all’allegato I e ai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) o alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) beneficiano, entro i limiti indicati nel detto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili.
3. Qualsiasi altra spesa sostenuta per le nuove tecnologie e le reti IT, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, beneficia, entro i limiti indicati nel suddetto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili.
Storico versioni
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