Art. 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

In vigore dal 22 giu 2010
Nuove tecnologie e reti informatiche 1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire uno scambio e una gestione dei dati sicuri ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato. 2.   Le spese sostenute in relazione ai progetti di cui all’allegato I e ai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) o alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) beneficiano, entro i limiti indicati nel detto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili. 3.   Qualsiasi altra spesa sostenuta per le nuove tecnologie e le reti IT, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, beneficia, entro i limiti indicati nel suddetto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:352:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Nuove tecnologie e reti informatiche (Art. 3 Decisione (UE) 2010/352) — Testo vigente | Portale Normativo