Art. 2
Liquidazione degli impegni residui
In vigore dal 22 giu 2010
Liquidazione degli impegni residui
Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso devono essere effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2014. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:352:oj#art-2