Art. 8

Status del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN

In vigore dal 18 mag 2010
Status del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN 1.   Lo status del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN in Afghanistan, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUPOL AFGHANISTAN, è stabilito in un accordo da concludere in conformità dell’articolo 37 del trattato. 2.   Lo Stato o l’istituzione dell’UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell’UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco. 3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.
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Status del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN (Art. 8 Decisione (UE) 2010/279) — Testo vigente | Portale Normativo