Art. 7

Personale

In vigore dal 18 mag 2010
Personale 1.   Il personale dell’EUPOL AFGHANISTAN è adeguato per entità e competenza agli obiettivi di cui all’, ai compiti di cui all’ e alla struttura della missione di cui all’. 2.   L’EUPOL AFGHANISTAN è costituita essenzialmente da personale distaccato da Stati membri o istituzioni dell’UE. 3.   Ciascuno Stato membro o istituzione dell’UE sostiene i costi connessi con ogni membro del personale da esso distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, diverse da quelle giornaliere, le indennità di sede disagiata e di rischio. 4.   L’EUPOL AFGHANISTAN può anche, all’occorrenza, assumere personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno. 5.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2).
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Personale (Art. 7 Decisione (UE) 2010/279) — Testo vigente | Portale Normativo