Art. 14
Comunicazione di informazioni classificate
In vigore dal 18 mag 2010
Comunicazione di informazioni classificate
1. L’AR è autorizzato a diffondere alla NATO/ISAF informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni tecniche a livello locale.
2. L’AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.
3. L’AR è autorizzato a comunicare all’UNAMA, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.
4. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure di cooperazione di quest’ultimo con l’Unione.
5. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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