Art. 12
Partecipazione di Stati terzi
In vigore dal 18 mag 2010
Partecipazione di Stati terzi
1. Senza pregiudizio dell’autonomia decisionale dell’Unione e del suo quadro istituzionale unico, gli Stati candidati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPOL AFGHANISTAN purché sostengano i costi relativi al distacco degli operatori di polizia e/o del personale civile da essi distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, la copertura sanitaria, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dall’Afghanistan, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EUPOL AFGHANISTAN.
2. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti.
3. I paesi terzi che forniscono un contributo all’EUPOL AFGHANISTAN hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’UE che partecipano all’operazione.
4. Il CPS intraprende azioni appropriate riguardo alle modalità di partecipazione e, su richiesta, sottopone una proposta al Consiglio, anche in relazione all’eventuale partecipazione finanziaria o agli eventuali contributi in natura dei paesi terzi.
5. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 37 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Quando l’Unione e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’operazione di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:279:oj#art-12