Art. 17
Sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione
In vigore dal 4 mag 2010
Sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione
1. L’infrastruttura di comunicazione è gestita e controllata in modo che risulti protetta dalle minacce e che sia garantita la sua sicurezza e quella del SIS II centrale, compresi i dati scambiati suo tramite.
2. Nell’accordo di servizi di rete concluso con il fornitore di servizi sono indicati i requisiti di sicurezza, i livelli di servizio e i requisiti di gestione di tutti i servizi di rete.
3. Oltre ai punti di accesso al SIS II sono protetti tutti i servizi addizionali usati dall’infrastruttura di comunicazione. A tal fine la politica di sicurezza definisce misure adeguate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:261:oj#art-17