Art. 16

Controllo del trasporto

In vigore dal 4 mag 2010
Controllo del trasporto 1.   La politica di sicurezza definisce misure adeguate per impedire che i dati personali siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante la loro trasmissione dal SIS II o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati. La politica di sicurezza contiene disposizioni in ordine ai tipi di invio o trasporto ammissibili e alle procedure sulla responsabilità del trasporto di elementi e del loro arrivo a destinazione. I supporti di dati non contengono dati diversi da quelli da inviare. 2.   I servizi forniti da terzi che implicano l’accesso a dati, la loro elaborazione e comunicazione, la gestione di strutture di elaborazione dati o l’aggiunta di prodotti o servizi a tali strutture sono oggetto di controlli di sicurezza integrati e adeguati.
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