Art. 22
Applicabilità
In vigore dal 4 mag 2010
Applicabilità
1. La presente decisione è applicabile a decorrere dalla data determinata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.
2. La presente decisione scade quando l’Autorità di gestione entra in funzione.
Storico versioni
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