Art. 22

Applicabilità

In vigore dal 4 mag 2010
Applicabilità 1.   La presente decisione è applicabile a decorrere dalla data determinata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008. 2.   La presente decisione scade quando l’Autorità di gestione entra in funzione.
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Applicabilità (Art. 22 Decisione (UE) 2010/260) — Testo vigente | Portale Normativo