Art. 21
Informazione del personale
In vigore dal 4 mag 2010
Informazione del personale
1. Tutti i membri del personale e, se del caso, gli appaltatori ricevono una formazione adeguata in materia di sensibilizzazione alla sicurezza, requisiti giuridici, politiche e procedure, nella misura necessaria all’esercizio delle loro funzioni.
2. Riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro o del contratto, la politica di sicurezza definisce le responsabilità dei membri del personale e degli appaltatori in relazione al cambiamento di funzioni o alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché le procedure per la restituzione degli attivi e la revoca dei diritti di accesso.
Storico versioni
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