Art. 5
In vigore dal 26 apr 2010
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’.
2. Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni:
a)
stabilisce caso per caso che l’ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;
b)
determina caso per caso che una deroga contribuisce in altro modo agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Somalia e di stabilità nella regione.
4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è stata concessa e alle persone destinatarie dell’autorizzazione stessa.
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