Art. 3
In vigore dal 26 apr 2010
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire, alle persone o entità di cui all’, la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti e indiretti, di armi ed equipaggiamenti militari e la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, compresi investimenti, servizi d’intermediazione o servizi finanziari di altro tipo connessi con le attività militari o la fornitura, la vendita, il trasferimento, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso di armamenti e attrezzature militari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:231:oj#art-3