Art. 72

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale del Montenegro a quella della Comunità, nonché della sua effettiva applicazione. Il Montenegro si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. Il Montenegro garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura. 2.   Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all' dello stesso. 3.   In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, come la legislazione sul settore finanziario, quella in materia di giustizia, libertà e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, il Montenegro si concentra sulle altre parti dell’acquis. Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e il Montenegro. 4.   Il Montenegro definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.
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Art. 72 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo