Art. 4

In vigore dal 29 mar 2010
L’azione condotta dall’Unione ai fini degli comprende: a) iniziative nei confronti degli Stati parti e, se opportuno, nei confronti degli Stati che non sono parti del TNP, al fine di ottenere il loro appoggio agli obiettivi di cui agli della presente decisione; b) il perseguimento di un accordo tra gli Stati membri su progetti di proposte relative alle questioni sostanziali da sottoporre, a nome dell’Unione, all’esame degli Stati parti, che potrebbero costituire la base delle decisioni che saranno adottate in occasione della conferenza di revisione del 2010 del TNP; c) dichiarazioni dell’Unione nel quadro del dibattito generale e dei dibattiti nell’ambito dei tre comitati principali e dei relativi organi sussidiari della conferenza di revisione del 2010 del TNP.
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Art. 4 Decisione (UE) 2010/212 — Testo vigente | Portale Normativo