Art. 3

In vigore dal 11 mar 2010
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’, paragrafo 2 è pari a 1 600 000 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione europea. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il PSNU, che agisce per conto del SEESAC. L’accordo prevede che il SEESAC debba assicurare la visibilità del contributo dell’UE corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
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Art. 3 Decisione (UE) 2010/179 — Testo vigente | Portale Normativo