Art. 2

In vigore dal 11 mar 2010
1.   L’Alto rappresentante dell’Unione per la Politica estera e di sicurezza comune (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’, paragrafo 2, è a cura del SEESAC, il quale assolve i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le modalità necessarie con il SEESAC.
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