Art. 4
In vigore dal 5 mar 2010
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’adozione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi delle Isole Faer Øer preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito.
3. Se le informazioni raccolte ai sensi dell’ e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che nelle Isole Faer Øer nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorità delle Isole Faer Øer e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d’applicazione.
Storico versioni
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