Art. 3
In vigore dal 5 mar 2010
1. A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dall’articolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo all’elaborazione dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati verso destinatari nelle Isole Faer Øer le cui attività rientrano nel campo d’applicazione della legge delle Isole Faer Øer:
a)
se un’autorità competente delle Isole Faer Øer stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure
b)
se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l’autorità competente delle Isole Faer Øer non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dell’elaborazione nelle Isole Faer Øer e dar loro l’opportunità di rispondere.
2. La sospensione cesserà non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata l’autorità competente dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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