Art. 4

Monitoraggio

In vigore dal 2 mar 2010
Monitoraggio 1.   Per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, il titolare della stessa: a) garantisce l’attuazione e l’applicazione del piano di monitoraggio volto ad accertare eventuali effetti negativi sulla salute umana e animale o sull’ambiente derivanti dalla manipolazione o dall’uso del prodotto. Il piano di monitoraggio contenuto nella notifica e eventualmente modificato secondo il disposto del presente articolo, comprende un monitoraggio specifico individuale, una sorveglianza di carattere generale e un sistema di conservazione dell’identità (IPS); b) garantisce che il monitoraggio comprenda dati relativi alla superficie coltivata a Solanum tuberosum L. della linea EH92-527-1 e alla quantità di materiale raccolto; c) deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che: i) le reti di monitoraggio esistenti, in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni utili per il monitoraggio dei prodotti; nonché ii) tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell’autorizzazione le informazioni in questione prima della data di presentazione delle relazioni sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri a norma del paragrafo 2. d) estende le reti di monitoraggio esistenti a tutti i coltivatori di Solanum tuberosum L. della linea EH92-527-1, sulla base del questionario e delle relazioni specificate nella notifica; e) effettua ricerche specifiche sul campo per osservare potenziali effetti nocivi sugli organismi che si nutrono di patate nei campi coltivati a Solanum tuberosum L. della linea EH92-527-1 e nelle vicinanze, secondo le prescrizioni dell’allegato I. 2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati di tutte le attività di monitoraggio; la prima di tali relazioni è presentata un anno dopo il rilascio dell’autorizzazione definitiva. 3.   Fatto salvo l’articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il piano di monitoraggio notificato viene aggiornato dal titolare dell’autorizzazione, ove necessario e previo accordo della Commissione e dell’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, e/o dall’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, previo accordo della Commissione, sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio. Le proposte di aggiornamento del piano di monitoraggio sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.
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