Art. 3

Condizioni per l’immissione in commercio

In vigore dal 2 mar 2010
Condizioni per l’immissione in commercio L’immissione in commercio del prodotto per la coltivazione e l’impiego industriale è soggetta alle seguenti condizioni: a) secondo il disposto dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, l’autorizzazione riguardante Solanum tuberosum L. della linea EH92-527-1 ha una validità di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio della medesima; b) l’identificatore unico del prodotto è BPS-25271-9; c) fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione, su richiesta, mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto e il suo materiale genetico o il materiale di riferimento; d) a fini di ispezione e di controllo è disponibile un metodo di rilevazione specifico per Solanum tuberosum L. della linea EH92-527-1, convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003; e) fatti salvi i requisiti specifici di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene patate geneticamente modificate EH92-527-1» e la dicitura «Non destinato al consumo umano» devono figurare su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto. f) l’etichetta o il documento che accompagna il prodotto deve recare anche l’indicazione che il prodotto presenta una composizione di amido alterata; g) per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, il titolare della stessa, quando immette in commercio in uno Stato membro Solanum tuberosum L. della linea EH92-527-1, informa direttamente gli operatori e gli utilizzatori sulle caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e sui requisiti legali per l’immissione in commercio del materiale raccolto dalle colture contenenti tale linea; h) dato che la presente decisione riguarda unicamente la coltivazione e l’uso industriale, il titolare dell’autorizzazione garantisce che i tuberi di patata Solanum tuberosum L. della linea EH92-527-1 siano: i) fisicamente separati dalle patate destinate all’alimentazione umana e animale nelle fasi di impianto, coltivazione, raccolta, trasporto, magazzinaggio e manipolazione nell’ambiente; ii) consegnati esclusivamente a uno stabilimento designato per la produzione di amido, notificato alla competente autorità nazionale, ai fini della trasformazione in amido per uso industriale in un sistema chiuso, mediante un procedimento separato nel tempo o nello spazio, in modo da evitare qualsiasi commistione con materiale derivante da patate destinato al consumo umano o animale.
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