Art. 3

In vigore dal 26 feb 2010
Il Belgio, la Francia e il Lussemburgo informano la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi. Il Belgio, la Francia e il Lussemburgo presentano alla Commissione, per tutta la durata del piano di ristrutturazione e su base semestrale, relazioni dettagliate sulla realizzazione delle misure di ristrutturazione che figurano negli impegni notificati alla Commissione il 9 febbraio 2010 (riportati nell’allegato I della presente decisione). La prima relazione deve essere trasmessa entro sei mesi a decorrere dalla data della presente decisione.
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