Art. 1
In vigore dal 26 feb 2010
1. Le misure cui il Belgio, la Francia e il Lussemburgo hanno dato esecuzione a favore di Dexia, per un importo di 8,4 miliardi di EUR, sotto forma di aumento di capitale e di aiuto al trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore, e per un importo di [95-135] miliardi di EUR, sotto forma di garanzia e di operazione di sostegno alla liquidità garantita («Liquidity Assistance» o LA), costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
2. Detti aiuti sono compatibili con il mercato interno alle condizioni previste all’.
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