Art. 2

Periodi transitori relativi alla trasmissione dei dati di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 762/2008

In vigore dal 9 feb 2010
Periodi transitori relativi alla trasmissione dei dati di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 762/2008 Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 762/2008, viene concesso alla Repubblica ceca, alla Germania, alla Grecia, all’Austria, al Portogallo e alla Slovenia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2011. Il primo anno civile di riferimento è il 2011.
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