Art. 1
Periodi transitori relativi alla trasmissione dei dati di cui agli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 762/2008
In vigore dal 9 feb 2010
Periodi transitori relativi alla trasmissione dei dati di cui agli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 762/2008
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 762/2008:
1.
Viene concesso alla Repubblica ceca un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009. Il primo anno civile di riferimento è il 2009.
2.
Viene concesso al Portogallo un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010. Il primo anno civile di riferimento è il 2010.
3.
Viene concesso alla Germania, alla Grecia, all’Austria, alla Polonia e alla Slovenia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2011. Il primo anno civile di riferimento è il 2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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