Art. 1

Periodi transitori relativi alla trasmissione dei dati di cui agli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 762/2008

In vigore dal 9 feb 2010
Periodi transitori relativi alla trasmissione dei dati di cui agli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 762/2008 Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 762/2008: 1. Viene concesso alla Repubblica ceca un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009. Il primo anno civile di riferimento è il 2009. 2. Viene concesso al Portogallo un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010. Il primo anno civile di riferimento è il 2010. 3. Viene concesso alla Germania, alla Grecia, all’Austria, alla Polonia e alla Slovenia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2011. Il primo anno civile di riferimento è il 2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:76(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo