Art. 3
In vigore dal 5 feb 2010
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«categorie particolari di dati» i dati di cui all’ della direttiva 95/46/CE;
b)
«autorità di controllo» l’autorità di cui all’articolo 28 della direttiva 95/46/CE;
c)
«esportatore» il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;
d)
«importatore» l’incaricato del trattamento stabilito in un paese terzo che s’impegni a ricevere dall’esportatore dati personali al fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell’esportatore stesso, nonché a norma della presente decisione, e che non sia assoggettato dal paese terzo a un sistema che garantisca una protezione adeguata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE;
e)
«subincaricato» l’incaricato del trattamento designato dall’importatore o da altro suo subincaricato, che s’impegni a ricevere dall’importatore o da altro suo subincaricato dati personali al solo fine di trattarli per conto e secondo le istruzioni dell’esportatore, nonché a norma delle clausole contrattuali tipo di cui in allegato e delle disposizioni del subcontratto scritto;
f)
«normativa sulla protezione dei dati» la normativa che protegge i diritti e le libertà fondamentali del singolo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento di dati personali, applicabile ai responsabili del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore;
g)
«misure tecniche e organizzative di sicurezza» le misure destinate a garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all’interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.
Storico versioni
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