Art. 4

In vigore dal 5 feb 2010
1.   Fatto salvo il potere di provvedere all’osservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione dei capi II, III, V e VI della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono avvalersi dei poteri loro attribuiti per vietare o sospendere i flussi di dati verso paesi terzi allo scopo di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei dati personali, qualora: a) sia accertato che, in base alla legge ad esso applicabile, l’importatore o il subincaricato è tenuto ad applicare deroghe alla normativa sulla protezione dei dati che eccedono le restrizioni ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 95/46/CE e pregiudicano significativamente le garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati e dalle clausole contrattuali tipo; b) un’autorità competente abbia accertato che l’importatore o il subincaricato non ha rispettato le clausole contrattuali tipo riportate in allegato; oppure c) sia probabile che le clausole contrattuali tipo in allegato non vengano rispettate e che la prosecuzione del trasferimento determini un imminente rischio di gravi danni per le persone cui i dati si riferiscono. 2.   Il divieto o la sospensione ai sensi del paragrafo 1 sono revocati non appena ne vengano meno le ragioni. 3.   Quando prende i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro informa senza indugio la Commissione; questa trasmette l’informazione agli altri Stati membri.
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Art. 4 Decisione (UE) 2010/87 — Testo vigente | Portale Normativo