Art. 5

Raccolta, valutazione, trasmissione e utilizzazione dei dati a livello dell’Unione

In vigore dal 5 feb 2010
Raccolta, valutazione, trasmissione e utilizzazione dei dati a livello dell’Unione 1.   Gli Stati membri raccolgono e valutano i risultati del campionamento e delle analisi relative alla presenza di Listeria monocytogenes, al pH e all’attività dell’acqua previste all’, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione. Tali risultati e la loro valutazione, accompagnati da tutti i dati utili, sono inclusi in una relazione finale di completamento del programma coordinato di sorveglianza, che è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2011. 2.   Entro il 31 dicembre 2009, la Commissione determina il formato del Dizionario dei dati e dei moduli di raccolta di dati che le autorità competenti utilizzeranno per redigere la relazione di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione trasmette le relazioni finali previste al paragrafo 1 all’autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), che le esamina, sviluppa modelli di previsione per determinare il rispetto dei criteri di sicurezza dei prodotti alimentari relativi alla Listeria monocytogenes e per lo sviluppo microbico in varie condizioni di magazzinaggio e pubblica una relazione di sintesi entro sei mesi. 4.   Qualunque utilizzazione dei dati sottoposti dagli Stati membri a fini diversi da quelli del programma coordinato di sorveglianza deve essere oggetto di una accordo previo degli Stati membri. 5.   I dati e i risultati sono resi pubblici sotto una forma tale da garantire la confidenzialità dei singoli risultati.
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Raccolta, valutazione, trasmissione e utilizzazione dei dati a livello dell’Unione (Art. 5 Decisione (UE) 2010/75) — Testo vigente | Portale Normativo