Art. 3

Definizioni

In vigore dal 5 feb 2010
Definizioni Ai fini della presente decisione, si intende per: 1) «alimenti pronti», gli alimenti pronti così come definiti all’, lettera g), del regolamento (CE) n. 2073/2005; 2) «conservabilità», la conservabilità così come definita all’, lettera f), del regolamento (CE) n. 2073/2005; 3) «partita», una partita così come definita all’, lettera e), del regolamento (CE) n. 2073/2005; 4) «commercio al dettaglio», un commercio al dettaglio così come definito all’, punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (9); tuttavia, ai fini della presente decisione, l’espressione «commercio al dettaglio» comprende unicamente i negozi, i supermercati e gli altri punti di vendita analoghi che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore finale; non comprende i terminali e i centri di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe e i punti di vendita all’ingrosso; 5) «trattamento», il trattamento così come definito all’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (10); 6) «prodotti a base di carne», i prodotti a base di carne così come definiti all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (11); 7) «paese di produzione», il paese indicato sul marchio di identificazione previsto all’allegato II, sezione I, parte B, punto 6 del regolamento (CE) n. 853/2004; 8) «alimento imballato», un alimento la cui superficie è interamente ricoperta da un confezionamento permeabile o impermeabile al fine di impedire il contatto diretto dell’alimento con l’ambiente; 9) «alimento imballato in atmosfera modificata», un alimento posto in imballaggio ermeticamente chiuso dopo che l’aria è stata ritirata dall’imballaggio e sostituita da una miscela gassosa strettamente controllata a base di biossido di carbonio, di ossigeno e/o di azoto; 10) «alimento imballato sottovuoto», un alimento posto in un imballaggio ermeticamente chiuso dopo che l’aria è stata ritirata dall’imballaggio; 11) «pesce affumicato», un pesce preparato mediante affumicazione; 12) «pesce di tipo gravad lax», un pesce sottoposto a maturazione sotto sale e zucchero senza trattamento termico; 13) «formaggi affinati», i formaggi che non sono pronti ad essere consumati poco tempo dopo la loro fabbricazione e che devono essere conservati per un periodo, a una temperatura e a condizioni precise, al fine di consentire le necessarie trasformazioni biochimiche e fisiche che caratterizzano tali formaggi; 14) «formaggi a pasta molle», i formaggi i cui tenori di acqua nel formaggio sgrassato sono superiori al 67 %; 15) «formaggi a pasta semi-molle», i formaggi con una tessitura solo leggermente più dura di quella dei formaggi a pasta molle. Nel caso di questi formaggi, il tenore di acqua nel formaggio sgrassato è compresa tra il 62 e il 67 %. I formaggi a pasta semi-molle sono caratterizzati da un’impressione tattile soda ma elastica; 16) «formaggi affinati alle muffe», i formaggi nei quali l’affinaggio è stato realizzato essenzialmente mediante lo sviluppo di muffe caratteristiche all’interno e/o alla superficie del formaggio; 17) «formaggi a crosta lavata», i formaggi la cui crosta è trattata o colonizzata naturalmente, durante o dopo l’affinaggio, con colture volute di microrganismi, come il Penicillium candidum o il Brevibacterium linens. Lo strato o la superficie così ottenute costituiscono una parte della crosta; 18) «formaggi affinati in salamoia», i formaggi affinati e conservati in salamoia sino a che siano venduti o imballati; 19) «formaggi freschi», i formaggi di tipo cagliato che non subiscono alcuna maturazione, come il formaggio bianco, la mozzarella, la ricotta e il quark. I formaggi freschi non sono coperti da questo programma coordinato di sorveglianza.
Storico versioni

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