Art. 6

Spese di riunione

In vigore dal 5 feb 2010
Spese di riunione 1.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di soggiorno sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del consiglio, in base alle norme da essa stabilite per i compensi degli esperti esterni. 2.   I membri del consiglio, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi. 3.   Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al consiglio dai servizi competenti della Commissione.
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Spese di riunione (Art. 6 Decisione (UE) 2010/67) — Testo vigente | Portale Normativo